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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36472
Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. I commissari straordinari prendono in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale. I commissari

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1. I commissari liquidatori prendono in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria, previo sommario

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli

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6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione

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procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura

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1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.

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7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente

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3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.

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straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

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2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale

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7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello

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3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

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3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

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5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

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civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi

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6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

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7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.

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1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della

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6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

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3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi

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1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto

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9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse

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d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

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2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi

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5. Nei casi previsti dal comma 4, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia

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, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

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3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne

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4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e

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4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla

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2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti

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1. La Banca d'Italia nomina: a) uno o più commissari liquidatori; b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a

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3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano

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5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori

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7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del

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4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla

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medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

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3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare

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commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'art. 91.

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, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

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commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

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1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di

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codice civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

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tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali

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1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a

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4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni

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1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari

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